Oratorio:

Le leggi della regione Abruzzo

Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo

Art.1 La Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dagli Oratori Parrocchiali. L'oratorio, soggetto educativo della comunità locale, promuove e sostiene la crescita armonica dei giovani e degli adolescenti.

Art.2Ruolo delle diocesi e delle parrocchie La Regione, nell'ambito delle finalità stabilite nell'art. 1, ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della legge 328/2000 riconosce ed agevola il ruolo delle Diocesi dell'Abruzzo nell'ambito della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.
Al fine di contrastare i fenomeni di emarginazione sociale e di devianza in ambito minorile, le parrocchie sono riconosciute soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi da realizzare negli oratori per la diffusione di attività sportive e culturali per il tempo libero.

Art.3Programmazione degli interventi La programmazione degli interventi a favore dei minori, degli adolescenti e dei giovani è adottata dalla Regione, sentite le diocesi

Formula finale
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 31 Luglio 2001 dell'Abruzzo.